SULLE MODALITÀ DI FRUIZIONE L’OPZIONE DELL’UNO NON CONDIZIONA LA SCELTA DELL’ALTRO

Il 110% è un bonus elastico
Nel caso in cui siano più soggetti a sostenere le spese per il medesimo intervento, anche destinato a fruire la detrazione maggiorata del 110%, come nel caso dei comproprietari, ciascuno di essi potrà, autonomamente e anche diversamente dagli altri, scegliere se portare in detrazione l’ammontare spettante o cederlo oppure ottenere lo sconto in fattura. E solo in caso di cessione e sconto è necessario ottenere il visto di conformità.


L’art. 121 del dl 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020, ha previsto che i contribuenti che, negli anni 2021 e 2021 e nel 2022 (in tale ultimo caso limitatamente al 110%), sostengono spese per determinati interventi di efficientamento o antisismici possono optare, in luogo della detrazione diretta della detrazione in sede di redazione della propria dichiarazione dei redditi, alternativamente per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta.


Com’è noto lo sconto in fattura non è altro che un pagamento eseguito con l’attribuzione del credito d’imposta maturato alle imprese o professionisti che hanno partecipato all’esecuzione dell’intervento che potranno recuperare in compensazione o, addirittura, cedendolo ulteriormente ad altri soggetti, istituti di credito o finanziari, comprese le Poste Italiane spa.


In sostanza, l’importo massimo cedibile non è superiore al corrispettivo stesso e quindi, in sintesi, se il contribuente risparmia il 100% di quanto dovuto per l’intervento, il fornitore, applicando lo sconto, potrà vantare un credito pari al 110% (Agenzia delle entrate, circ. 24/E/2020).


In alternativa a tale possibilità e a quella della detrazione diretta in sede dichiarativa, il contribuente può optare per la cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari, del credito d’imposta corrispondente alla detrazione fruibile, con facoltà, da parte dei cessionari di eseguire successive cessioni.


L’Agenzia delle entrate (circ. 24/E/2020) ha precisato che, nel caso in cui siano più soggetti a sostenere la spesa per il medesimo intervento (per esempio coniugi o fratelli, anche comproprietari del medesimo immobile), ciascuno può utilizzare, in via autonoma rispetto agli altri, le varie possibilità disposte dalla norma richiamata, con la possibilità, quindi, che un contribuente potrà fruire della detrazione, un altro ottenere lo sconto in fattura e un terzo optare per la cessione del credito d’imposta (a sostegno, notariato, studio 27-2021/T); situazione replicabile anche nel caso del condominio, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni ammessi al beneficio.


L’opzione può essere esercitata per taluni interventi da quelli del recupero edilizio e installazione impianti fotovoltaici (lettere a, b e h, comma 1, art. 16-bis del dpr 917/1986), per gli interventi di efficientamento, per le misure antisismiche per il recupero delle facciate e per l’installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, restando fuori, presumibilmente perché riproposti dopo l’emanazione del dl 34/2020, gli interventi per la sistemazione dei giardini e di acquisto di mobili ed elettrodomestici.


Per quanto concerne la riserva della detrazione del 110% in caso di trasferimento dell’unità immobiliare da parte del cedente, la problematica è insussistente in caso di sconto o di cessione, ma resta possibile quando il cedente ha fatto valere il bonus in sede dichiarativa, mentre particolari attenzioni devono essere poste in sede si utilizzo del superbonus per l’acquisto di immobili antisismici, in ordine alle tempistiche e alla necessità di ottenere il visto in caso di cessione o sconto, regolamentando in atto anche le conseguenze di una eventuale inerzia dell’acquirente nel mancato e/o errato invio dell’acquirente della necessaria comunicazione (provvedimento n. 283847/2020).


Infine, è opportuno ricordare che mentre l’asseverazione per la fruizione del 110% deve essere sempre presente, il visto di conformità deve essere rilasciato esclusivamente nei casi in cui il beneficiario, in alternativa alla detrazione diretta del bonus, decida di ottenere lo sconto sul corrispettivo o desideri cedere il credito d’imposta a soggetto terzo, impresa, banche e/o intermediari finanziari.


In effetti, già dal tenore letterale del comma 11 dell’art. 119 del dl 34/2020, e come appare evidente dal modello di comunicazione dell’opzione, il visto di conformità si rende necessario esclusivamente nel caso in cui il beneficiario decida di optare per la cessione o sconto in fattura, mentre non deve essere richiesto per l’utilizzo diretto del 110% (Agenzia delle entrate, circ. 24/E/2020 § 8.1 e guida febbraio 2021). 


fonte italiaoggi